Tabulati telefonici: il diritto di accesso del cliente. Le irragionevoli pretese della TIM

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Il Garante della Privacy ha comminato una sanzione di 150.000 euro alla TIM perché non aveva voluto consegnare i tabulati telefoni al proprio cliente che si era visto costretto a ricorre al Garante.

I fatti.

L’ utente, cliente storico di TIM, chiede invano di acquisire i suoi tabulati telefonici riferiti per i due suoi numeri di cui uno in uso ad altra persona per difendersi in un processo penale. La richiesta dell’utente era mirata a  raccogliere informazioni da produrre in un processo a sostegno della propria difesa, volta a dimostrare l’estraneità ai fatti che gli venivano contestati.

La TIM per nulla interessata alla richiesta ha fatto la parte del mercante sordo tanto che il malcapitato è stato costretto a chiamare in causa il Garante della Privacy per ottenere un suo diritto posto, tra l’altro, l’imminente processo penale.

La TIM ha abbozzato una difesa sterile e diremmo oltraggiosa, spigheremo a parte, tanto che il Garante, con un  con un provvedimento urgente, aveva “tacciato” l’illecita la condotta della TIM e le aveva ingiunto di soddisfare le richieste dell’utente, riservandosi anche l’applicazione di una sanzione pecuniaria, che poi è stata effettivamente comminata.

Nelle motivazioni del provvedimento sanzionatorio l’Autorità ha affermato che “i problemi tecnici lamentati da Tim nella gestione delle istanze dell’abbonato e del suo avvocato non potevano riflettersi negativamente sul diritto di accesso e sull’effettivo controllo e disponibilità dei propri dati riconosciuti dal Regolamento dell’Unione europea, tanto più in una sede delicata come quella del processo penale. Così come gli asseriti tentativi di contatto telefonico e l’invio di una mail ordinaria da parte di Tim per chiedere l’integrazione dell’istanza, peraltro a quasi venti giorni dal suo ricevimento, non potevano rappresentare una condotta idonea sempre ai sensi del Regolamento”. 

La normativa europea parla chiaro. L’Authority, in base alla normativa europea, ha ricordato alla TIM, che deve agevolare l’esercizio dei diritti dell’interessato, e fornire riscontro senza ingiustificato ritardo, e comunque non oltre un mese dal ricevimento della richiesta. Il Garante ha peraltro evidenziato che la compagnia telefonica non può sindacare nel merito la strategia difensiva dell’imputato che abbia richiesto i dati di traffico. Violato anche l’esercizio del diritto di difesa

Avete capito bene signori lettori. La TIM, ha pensato bene di dare suggerimenti come affrontare una difesa tecnica in un processo penale. Ci mancava anche questa!

Nel determinare l’ammontare della sanzione e la pubblicazione del provvedimento l’Autorità ha tenuto in particolare conto la condotta gravemente negligente del gestore per aver trascurato il riscontro a ripetute istanze chiare e motivate e per aver ostacolato l’agevole esercizio del diritto di accesso da parte dell’interessato e di conseguenza il pieno esercizio del suo diritto di difesa, oltre che di alcune recenti analoghe violazioni da parte della stessa Tim.

Vorrei dire che sono stupito, ma farei un piacere a qualcuno che crede che il diritto sia solo un lasciapassare. Eh no! E’ raccapricciante che un comune cittadino deve ricorrere ad un organismo di tutela perché tu hai deciso “faccio quello che mi pare”. A me pare che 150.000 euro di sanzione sono anche pochi.

Franco Marella

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