Per la Cassazione la Rackete non doveva essere arrestata perché ha adempiuto ad un dovere, portando correttamente in salvo i naufraghi in porto, così hanno sentenziato gli Ermellini con la sentenza n. 6626/ 2020 respingendo il ricorso del procuratore del Tribunale di Agrigento e confermando quindi la mancata convalida dell’arresto del Gip. Ma non solo, la Cassazione ha inoltre respinto la versione del procuratore relativamente alla definizione di nave da guerra della motovedetta della Guardia di Finanza
E’ strana la legge italiana, ma molto di più lo sono i criteri di merito e di sostanza quando si tratta di valutare la ratio di una norma.
I fatti riguardano tre requisiti:
– La Rackete ha soccorso in mare i naufraghi, dunque poteva attraccare al porto di Lampedusa?;
– L’imbarcazione della Guardia di Finanza è una nave da guerra?;
– I provvedimenti della magistratura sono stati emessi in linea con i presupposti del codice penale?
Intanto diciamo subito che il G.I.P. del Tribunale di Agrigento competente territorialmente non convalidò l’arresto della Rackete richiesto dalla procura agrigentina. Dunque la Rackete che aveva speronato la motovedetta della Guardia di Finanza e aveva attraccato contro ogni decisioni delle autorità portuali e di polizia non doveva essere arrestata.
Ovviamente, al di là dell’umana comprensione per gli sventurati naufraghi, intanto curati e rifocillati dalla macchina della solidarietà lampedusiana, il Procuratore della Repubblica inoltrò immediato ricorso in Cassazione per ottenere il provvedimento restrittivo alla libertà.
La questione legale gira attorno ad un presupposto fondato a detta della Cassazione: l’art.51 del codice penale ««l’adempimento di un dovere»». Cioè L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità che esclude la punibilità. Quindi la Rackete per via di quelle norme che obbligano il recupero in mare di naufraghi ha agito in “diritto” pertanto doveva e non poteva soccorrere e attraccare.
La Cassazione non ha dubbi: Carola Rackete ha rispettato il dovere di soccorso. L’Arresto non era previsto in presenza di una causa di giustificazione verosimilmente esistente.
La Corte giunge alla conclusione che “il controllo di ragionevolezza effettuato dal giudice della convalida debba avere come parametro l’art. 13 Cost. “Da qui il riconoscimento da parte della Cassazione della corretta valutazione del Gip per quanto riguarda l’illegittimità dell’arresto avvenuto in presenza di una causa di giustificazione consistente nell’adempimento di un dovere e quindi in violazione dell’art. 385 c.p.p.”
Per quanto riguarda le navi della Guardia di Finanza esse sono militari, ma non sempre sono da guerra. Secondo gli Ermellini, dalla normativa emerge infatti che esse sono navi militari, ma non possono essere qualificarsi come navi da guerra, perché in questo caso necessitano di altri requisiti come: “essere comandata da un Ufficiale di Marina al servizio dello stato e iscritto nell’apposito ruolo degli Ufficiali o in documento equipollente, il che nel caso in esame non è dimostrato.”
E fin qui la giurisprudenza. Ma siamo sicuri che la storia della Rackete sia solo di puro “diritto”? Io temo che abbia molto influito la teatralità dei fatti. Una donna magra, stanca, infastidita, a capo dell’imbarcazione la SEA Watch, con a bordo molti essere umani sottratti a morte certa e “Salvini con i suoi NO qui non si sbarca” sia in realtà la stura per l’opportunismo mediatico, quell’opportunismo cavalcato da chi vuole fare la voce grossa strumentalizzando la questione a proprio vantaggio. Io credo che se la Rackete non avesse speronato la motovedetta della Guardia di finanza, ci sarebbero stati comunque altri scoop mediatici.
Franco Marella