No al sequestro dell’auto del maniaco – spione ma solo atti osceni in luogo pubblico, lo dice la Cassazione

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E perché mai non dovrebbe essere sequestrata l’auto al maniaco sessuale? Perché , dice la Cassazione, se l’auto è usata occasionalmente per svolgere la professione del “maniaco” l’uso dell’auto per spiare o peggio, sarebbe da qualificare come caso fortuito. Avete capito bene!

Le Forze di Polizia non possono disporre il sequestro preventivo dell’auto nei confronti dell’indagato per atti osceni di cui all’art. 527 comma 2 c.p, se l’utilizzo della vettura per la commissione del reato è meramente occasionale e il legame con l’illecito penale non è essenziale. A precisarlo la sentenza n. 42129/2019 della Cassazione, che ha accolto il ricorso dell’indagato disponendo l’annullamento dell’ordinanza di sequestro preventivo del Tribunale.

Ecco i fatti. Il Tribunale, nella veste di giudice d’appello delle misure cautelari, accogliendo il ricorso del P.M contro il provvedimento del G.i.p che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo della vettura di un soggetto indagato per il reato di cui all’art. 527 comma 2 c.p, dispone la misura prima negata, ricorrendo le necessità impeditive per la sua adozione, ma non in previsione della successiva confisca.

Dall’esame dei fatti è risultato infatti che l’indagato, mentre era a bordo della vettura di sua proprietà, aveva avvicinato in due diverse occasioni, con la stessa dinamica una ragazza, con la scusa di chiederle indicazioni stradali, procedendo a masturbarsi, una volta che la vittima si avvicinava all’auto, le ragazze hanno avvisato immediatamente le forze di Polizia e hanno beccato “lo schifoso maniaco” in flagranza di reato, nudo come un verme.

A nulla sono valse le sentenze del Tribunale e della Corte di Appello circa il sequestro, convalidato per altro, secondo cui, poiché, per andare a “spiare e compiere gesti disgustosi” nei luoghi dove si è compiuto il misfatto ci vuole necessariamente l’auto.

Il maniaco, come se nulla fosse, ha comunque fatto ricorso in Cassazione e ha vinto: l’auto gli è stata restituita perché non è corpo del reato.

Gli Ermellini rilevano infatti come nel caso di specie, il concetto di abitualità non è configurabile, stante le due uniche e isolate condotte criminose contestate all’indagato. Non solo, se l’utilizzo di un’autovettura fosse considerato elemento capace di consentire astrattamente la commissione di altri reati, il sequestro comunque non avrebbe assolto alla sua funzione impeditiva, perché facilmente sostituibile con un’altra vettura. Da qui, l’inidoneità della misura adottata.

Se non fosse chiaro, in Italia, commettere reati a farla franca è prassi quasi consolidata. Io mi domando e dico: “ andare in camporella ai miei tempi era un atto pieno d’amore, oppure andare in luoghi appartati con la mitica 500 erano più le risate che il “resto”, ma tu vile omuncolo che ci vieni a spiare quale depravato che sei  ricordati che la tua auto non sarà mai sequestrata , dunque procedi con calma.”

Franco Marella

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