Niente risarcimento danni per i docenti sospesi perché non vaccinati

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Ancora novità sulle conseguenze della pandemia da covid. Questa volta riguarda i docenti che avevano fatto ricorso al Tribunale del Lavoro contro la sospensione dall’incarico con relativa riduzione dello stipendio. In verità molti Tribunali sono prossimi ad esprimersi sulla materia, ma intanto la sezione Lavoro del tribunale di Milano ha dato un suo contributo.

Rileviamo dal sito web giuridica net l’assunto della sentenza n. 1962/2022 del 17.05.2022, sez. Lavoro del Tribunale di Milano, secondo cui se un lavoratore non rispetta l’obbligo vaccinale, può aumentare il rischio di contagio sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro, quindi, è legittimato a sospendere il lavoratore dalle mansioni e dallo stipendio nel periodo in cui l’obbligo è previsto per legge.

Questa è la decisione presa dal Tribunale di Milano confermando così le norme approvate durante la pandemia.

Il caso

Tutto è partito da un’insegnante che aveva richiesto di annullare il provvedimento di  sospensione non retribuita preso per mancata esecuzione dell’obbligo vaccinale, la reintegra in servizio e il versamento degli stipendi non percepiti durante la sospensione. In aggiunta aveva chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale per ingiusta discriminazione o, in alternativa, il pagamento di un assegno alimentare non superiore a metà stipendio.

La sentenza

In seguito al Dl 24/2022, la materia del contendere era cessata per la riammissione in servizio e il pagamento della retribuzione; infatti, il personale non adempiente l’obbligo vaccinale era stato destinato ad attività di supporto all’istituzione scolastica. Le altre domande, invece, sono inammissibili.

Secondo i giudici, la sospensione del servizio per i docenti non vaccinati è una misura corretta considerato il lavoro svolto. La normativa è volta ad assicurare lo svolgimento dell’attività scolastica in condizioni tali da ridurre possibili rischi alla salute pubblica. Gli studi pubblicati, poi, rendono legittimo l’obbligo vaccinale. In aggiunta, l’obbligo vaccinale non è in contrasto col diritto riconosciuto dalla costituzione di non vaccinarsi; sempre che esista, sottolinea il Tribunale, questo diritto non può essere intangibile e deve essere sempre messo in relazione ad altri diritti fondamentali come quello alla salute pubblica.

Franco Marella

 

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