Reddito cittadinanza: Gup annulla richiesta rinvio giudizio, pm ricorre in Cassazione ‘atto abnorme’

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Per capire le ragioni dei provvedimenti giudiziari che vedono contrapposti gli interessi della legittimazione del “diritto” tra il G.U.P. e il P.M. è bene ricordare che il Reddito di Cittadinanza è stato istituito per finalità sociali e si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari. Per poterne godere legittimamente il richiedente non deve incorrere nel disposto dell’art. 7, comma 1 del D.L. 4/2019 che stabilisce “che chiunque al fine di percepire indebitamente il reddito di cittadinanza “rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.”  Intanto…

Intanto le forze di polizia e l’Inps hanno scovato molti richiedenti il RdC “c.d. furbetti del RdC” che avevano INDEBITAMENTE percepito il contributo sociale.  Da qui sono nati un mucchio di contenziosi sparsi un po’ ovunque nelle procure italiche: molte condanne, RdC revocati e tentavi vani di recuperare il maltolto.

E arriviamo allo scoop giornalistico di oggi (che poi non ha nulla di speciale). Ad ogni modo il Giudice per le udienze preliminari, si è espresso formalizzando l’archiviazione della richiesta del P.M. poichè la norma ‘incriminatrice’ (art.7 comma 1 D.L. 4/2019) risulta abrogata a far data dal 1 gennaio 2024 così come dispone la Legge n.197/2022 in vigore dal 01/01/2023, nel quale, all’art.1 Comma 318, si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del D.L. 4/2019 sono abrogati – quindi anche il famigerato art.7 comma 1 -.

Il G.U.P. rigetta gli atti perché secondo il suo libero convincimento l’accusa va riformulata ritenendo che non possa essere più contestato il delitto di false attestazioni per l’ottenimento indebito del reddito di cittadinanza. Il P.M. obietta giustificando il provvedimento di rigetto :“Un atto abnorme”. Da qui la necessità da parte del P.M. di ricorrere alla Cassazione. Adesso aspettiamo trepidamente.

Francamente mi sembra una battaglia legale di lana caprina, che non rende l’idea dei diritti costituzionali. Da una parte una norma violata e strutturata secondo la procedura penale, dall’altra una legge che abroga un’altra legge a data a divenire: 01/01/2024. Domanda: e se nel frattempo cambia lo stato delle cose? La fa franca il colpevole? Ma se il reato è stato commesso in questi periodi perché rigettare se l’abrogazione è prevista per il 2024?

Mi sembra il solito problema italiano. La verità e che il RdC si è rivelato un boomerang che ha falcidiato lo scopo ingrassando i soliti sfruttatori che trovano nelle pieghe della legge la loro fonte di guadagno. E’ giusto che ci siano degli strumenti per combattere la povertà è da paese civili ma non è giusto che la maglie di un provvedimento dignitoso per chi ne ha bisogno siano tagliuzzate soliti dai “furbetti”.

L’esito della controversia quantunque sia favorevole all’uno o all’altro non porterà giustizia perché il problema doveva essere risolto a monte…quello che è certo e che il processo, per chi non lo sapesse, è un costo per l’intera comunità

Franco Marella

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