Caso Seccia. Nomina a Procuratore Capo di Reggio Calabria: il Consiglio di Stato rigetta i ricorsi del Csm e del dott. Bombardieri

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Terza sentenza favorevole del Consiglio di Stato per il magistrato dott. Domenico Seccia sulla nomina a Procuratore Capo di Reggio Calabria.

Con la Sentenza n. 03409 del 3/04/2023 infatti il Consiglio di Stato ha rigettato, dichiarandoli inammissibili, i ricorsi per revocazione presentati dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal dott. Bombardieri tesi ad annullare la sentenza del 27/01/2023 con la quale lo stesso Consiglio di Stato aveva ordinato al CSM, in ottemperanza di una prima Sentenza già favorevole al dott. Seccia, una nuova valutazione comparativa tra i due magistrati che tenesse in debito conto i maggiori titoli e requisiti del dott. Seccia rispetto al dott. Bombardieri. Contestualmente lo stesso Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 7410, ha rigettato la richiesta di sospensiva collegata alla presentazione del ricorso in Cassazione, da parte del CSM, per conflitto di giurisdizione.

Orbene con la Sentenza n. 03409 del 3/04/2023 il Consiglio di Stato, rigettando per innammissibilità, si ripete, i ricorsi del CSM e del dott. Bombardieri, ha integralmente confermato le motivazioni con le quali la precedente sentenza del 27/01/2023 aveva accolto le ragioni del dott. Seccia sull’applicazione dei criteri per il conferimento degli incarichi direttivi regolati dal Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria e in particolare:

–      dell’art. 18 che prevede tra gli indicatori specifici di attitudine direttiva lo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive;

–      dell’art. 32, lett. b), che per gli uffici di Procuratore della Repubblica di una Procura distrettuale e per quelli di Procuratore generale, aventi sede, questi ultimi, in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità di tipo mafioso, da’ rilievo alle esperienze maturate nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall’articolo 51, comma 3 bis, c.p.p., desunte concretamente dalla rilevanza dei procedimenti trattati e dalla durata dell’attività inquirente e requirente.

La Sentenza n. 03409 del 3/04/2023 del Consiglio di Stato è netta sul punto ribadendo che “…..la conclusione alla quale è infine pervenuto il giudice dell’ottemperanza, ovvero che l’organo di autogoverno, nel rinnovare ancora la procedura dovrà considerare che il controinteressato (dott. Bombardieri) non puo’ vantare esperienze direttive, ma solo semidirettive…………, è frutto ictu oculi di valutazione e apprezzamento di dati materiali”.

E ancora ”il giudice dell’ottemperanza ha condiviso l’impostazione logico-argomentativa prospettata dal ricorrente (dott. Seccia) ..…..secondo cui il controinteressato (dott. Bombardieri) non ha adeguatamente documentato ne’ significative esperienze maturate nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell’art. 51 comma 3-bis cpp, ne’ il coordinamento investigativo nella trattazione dei predetti procedimenti”.

La Sentenza n. 03409 del 3/04/2023 del Consiglio di Stato conclude quindi ordinando al CSM di procedere ad una nuova valutazione comparativa nel termine di 30 giorni, ferma restando la nomina del vice presidente del CSM quale commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.

E tale nuova valutazione comparativa dovrà svolgersi, precisa sempre il Consiglio di Stato, tenendo conto  “…di tutti i dati e i documenti che sono definitivamente acquisiti alla procedura e cristallizzati al momento della presentazione delle domande dei candidati”.

Non sembrano esserci dubbi di sorta, quindi, sugli esiti a favore del dott. Seccia di questa nuova comparazione ordinata al CSM considerata altresì come detto l’accertata assenza, al momento della presentazione delle domande, di una adeguata documentazione comprovante la sussistenza, in capo al dott. Bombardieri, di significative esperienze maturate nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell’art. 51 comma 3-bis cpp, ne’ il coordinamento investigativo nella trattazione di tali procedimenti.

Gli avvocati difensori del dott. Seccia, successivamente al deposito della sentenza n. 03409 del 3/04/2023 hanno invitato il CSM ad adempiere alla stessa sentenza “….procedendo a rieditare la procedura comparativa tra il dott. Seccia ed il dott. Bombardieri osservando tutti i precetti conformativi derivanti dalla sentenza di cognizione e dai due incidenti di esecuzione….”.

La richiesta in oggetto è stata altresì inviata dai difensori del dott. Seccia anche alla Segreteria Generale della Presidenza della Repubblica, affinché la condotta del C.S.M. “…..venga vigilata dall’alta figura del Presidente della Repubblica nella prospettiva di evitare ulteriori prosecuzioni del contenzioso e di giungere alla nomina del miglior candidato possibile per la Procura della Repubblica di Reggio Calabria.”

Nella stessa comunicazione i medesimi difensori hanno altresì invitato il CSM a voler dare, in sede di riedizione del potere di valutazione comparativa tra i candidati, rigorosa applicazione al Protocollo di lavoro adottato dalla Quinta Commissione alla unanimità in data 17.03.23 con cui è stato è stato deliberato di acquisire sempre, per ciascun candidato semidirettivo/direttivo, le eventuali chat (intercorse con il dott. Palamara) “che lo dovessero riguardare,  onde valutarne i c.d. prerequisiti (imparzialità, indipendenza, equilibrio). Si tratta, per il vero, di dati già presenti in CSM che, peraltro, nella scorsa consiliatura, sono stati usati, quando lo sono stati, asimmetricamente (studiatamente contro alcuni, sapientemente ignorati per talaltri…)”.

Gli avvocati difensori del dott. Seccia in altri termini hanno invitato il CSM ad acquisire “ufficialmente le chat di autopromozione personale del dott. Bombardieri, al fine di valutarne i prerequisiti della imparzialità, dell’indipendenza e dell’equilibrio che debbono contraddistinguere la figura del magistrato (si ricorda che fu il dott. Palamara, all’epoca consigliere, a fungere da promotore della figura del dott. Bombardieri nonché relatore in occasione della nomina del dott. Bombardieri in data 11.04.18, all’esito dell’eloquente scambio di messaggi)”. 

 

MAURIZIO RANA

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