Come documenta il Rapporto Zoomafia 2026, il traffico internazionale di animali non accenna a diminuire. Coralli, tartarughe, pappagalli, pitoni, draghi barbuti e perfino uno scimpanzé sono solo alcuni degli animali sequestrati, ai quali vanno aggiunti esemplari imbalsamati, nonché parti di animali, come zanne di elefante, oggetti in avorio, la testa di un coccodrillo o pellami di specie protette.
Recentemente la Corte di cassazione è intervenuta nuovamente in materia di possesso e vendita di oggetti in avorio (Cass. pen., Sez. III, 15 giugno 2026, sent. n. 21998). Il caso trae origine da una vicenda verificatasi in Toscana. Con sentenza della Corte d’appello di Firenze veniva riformata la decisione assolutoria emessa dal Tribunale di Firenze nei confronti di una persona imputata del reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e all’art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 150/1992, per la detenzione di avorio di elefante. La Corte dichiarava tuttavia non doversi procedere nei confronti dell’imputato, essendosi il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Avverso tale sentenza l’imputato, per il tramite del proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo deduceva il vizio di motivazione, lamentandone la mancanza e la manifesta illogicità, per avere la Corte d’appello affermato il principio secondo cui anche per gli esemplari in avorio lavorati e acquisiti da oltre cinquant’anni sarebbe comunque necessaria una documentazione certificativa, rilasciata o vagliata dall’autorità nazionale competente in materia CITES, senza tuttavia indicare la disposizione normativa da cui tale obbligo deriverebbe.
Con il secondo motivo deduceva il vizio di violazione di legge, sostenendo che la documentazione, la cui mancanza integrerebbe il reato contestato, non sarebbe invece necessaria. In particolare, secondo il ricorrente, la previsione di un’esenzione dal divieto di vendita subordinata al rilascio di un certificato da parte dell’organo di gestione dello Stato membro nel quale si trova l’esemplare sarebbe stata superata dall’art. 62 del Regolamento (CE) n. 865/2006, che contempla ipotesi nelle quali non è richiesto alcun certificato.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Preliminarmente, gli Ermellini, nell’analizzare il caso, hanno ribadito quanto già affermato dalla stessa Corte di cassazione (Sez. III, n. 3859 del 14 marzo 1997, dep. 24 aprile 1997, Rv. 207605-01), ossia che la legge n. 150 del 1992, nel dare attuazione alla Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale della flora e della fauna selvatiche, dei loro prodotti e derivati, «ha previsto regimi differenziati nelle due seguenti ipotesi: a) importazione, esportazione o riesportazione, vendita, trasporto, anche per conto terzi, detenzione di esemplari protetti; b) importazione di oggetti di uso personale o domestico relativi a specie protette senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l’oggetto è stato acquistato. Ha stabilito che la prima fattispecie integra gli estremi di reato e la seconda quelli di illecito amministrativo».
Nella nozione di «esemplare» va ricompreso qualsiasi animale, vivo o morto, nonché ogni sua parte. In quella di «oggetto» rientra invece il prodotto derivato ottenuto da esemplari o da loro parti.
In sostanza, l’«esemplare» cui fa riferimento la norma è l’animale, o la parte di esso, o il prodotto che da esso deriva, purché rimanga comunque «facilmente identificabile», nonostante l’eventuale lavorazione cui sia stato sottoposto. Diversamente, costituisce «oggetto di uso personale o domestico» il prodotto derivato che, per effetto delle lavorazioni e delle trasformazioni subite, non sia più riconducibile, per aspetto, all’originario animale appartenente a una specie protetta o a una sua parte.
Con riguardo al caso di specie, inerente ad esemplari lavorati “acquisiti da oltre cinquant’anni”, la previsione di una possibilità di esenzione dalla necessità di un apposito certificato per configurare la sottrazione al divieto e quindi la esclusione della contravvenzione in caso di assenza di certificato; previsione fondata sulla base di una esenzione generale, ovvero non legata al rilascio caso per caso di una specifica esclusione, la Cassazione sostiene che è «necessario per la configurazione della esenzione, il rilascio di un “giudizio dell’organo di gestione dello Stato membro interessato” volto ad individuare come “esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant’anni” quegli “esemplari che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali, più di cinquant’anni prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e che sono stati acquisiti in tali condizioni”».
Ciro Troiano
