Uno dei classici fenomeni zoomafiosi è rappresentato dai combattimenti tra animali. Sono oltre 30 anni che ci occupiamo di questi temi e che operiamo per contrastare questo crimine. Il Rapporto Zoomafia fin dalla sua prima edizione presenta un apposito capitolo sulla cinomachia. Ma resta un crimine ancora largamente sconosciuto.
I combattimenti tra animali rappresentano un fenomeno complesso che coinvolge soggetti diversi: i casi più diffusi sono riconducibili a persone “fissate” per i cani da presa, ad allevatori di cani lottatori, ad estimatori di “razze” combattenti. Vi è molta criminalità comune, con delinquenti che sovente sono anche allevatori abusivi e trafficanti di cani cosiddetti “lottatori”. Non mancano però casi riconducibili alla criminalità organizzata: esiti giudiziari hanno accertato il coinvolgimento di elementi appartenenti alla camorra, alla sacra corona unita, al clan Giostra di Messina e ad alcune ‘ndrine. Diversamente da quello che accade per il mondo delle corse clandestine di cavalli, il coinvolgimento della criminalità organizzata è a titolo personale, da parte di alcuni esponenti dei clan, e non come attività di business del clan. Finora non vi sono stati esiti giudiziari che hanno dimostrato che i combattimenti tra cani rientrino nelle attività programmate e organizzate dai clan, ma appare improbabile che esponenti o appartenenti ad un sodalizio possano organizzare simili attività criminali senza perlomeno un tacito assenso da parte della “famiglia” malavitosa.
Gli scenari sono quelli di illegalità, degrado, criminalità diffusa. Vittime non solo i cani combattenti e gli animali usati nelle lotte o nell’addestramento, come gatti, cinghiali o altri cani che fungono da sparring partner, ma anche galli: negli scorsi anni sono stati registrati anche combattimenti tra galli e non solo nell’ambito di comunità straniere. Inquietante anche il coinvolgimento di minorenni se non addirittura bambini,
Diversamente da quanto si ritiene, i combattimenti tra animali non sono un fenomeno criminale presente in particolar modo al Sud o in territori dove è forte l’impatto della criminalità organizzata. Questo è un luogo comune che ha l’effetto di sviare la questione dalle giuste coordinate interpretative e investigative. Basta vedere le più importanti inchieste degli ultimi anni per rendersi conto che l’asse geografico del fenomeno investe tutto il Paese con organizzazioni o gruppi che coinvolgono persone di quasi tutte le regioni.
Nei combattimenti tra animali si possono individuare i seguenti elementi di interesse criminologico: maltrattamento degli animali convolti (addestramenti, detenzione in ambienti insalubri, sottoposizione a somministrazioni di sostanze farmacologiche vietate, uso di sparring partner); uccisione di animali (animali morti durante gli incontri, abbattuti perché gravemente feriti o perché non servono più); traffico di sostanze dopanti e di farmaci vietati; furto e ricettazione di cani; controllo del territorio e dominio sociale delle organizzazioni criminali; scommesse clandestine e riciclaggio di denaro di provenienza illecita; pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica (presenza di armi e stupefacenti); coinvolgimento di minorenni nelle attività criminali connesse.
Tra i reati satellite vanno annoverati: occupazione di terreni o fabbricati (allevamenti abusivi, strutture per ricovero animali); violazione alla normativa urbanistica (allevamenti abusivi); furto di energia elettrica (allacciamenti illegali per gli allevamenti abusivi); violazione alla normativa dei rifiuti (smaltimento illegale di rifiuti speciali).
Il reato in esame è sanzionato dall’Articolo 544-quinquies – (Divieto di combattimenti tra animali) – aggiornato dalla Legge 6 giugno 2025, n. 82. Purtroppo, non sempre assistiamo ad una attenta e scrupolosa attività investigativa; ad esempio, sovente vengono riportati fatti di cronaca riguardanti sequestri di animali “usati nei combattimenti” ai quali in realtà non corrisponde nessuna notizia di reato per organizzazione di combattimenti tra animali ai sensi dell’art. 544quinquies c.p., ma solo maltrattamento di animali, se non addirittura la sola mera detenzione incompatibile. In alcuni casi si ha l’impressione che sia importante dare soltanto enfasi alla comunicazione usando lo spauracchio dei combattimenti… Smantellare una rete di combattimenti tra cani non significa solo salvare gli animali, ma anche scardinare una cultura basata sulla crudeltà e la violenza, mostrando l’impatto di una Giustizia empatica ed equa per ogni tipo di vittima, indipendentemente della specie di appartenenza.
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, al punto 847 stabilisce che: “Al fine di provvedere alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, ai sensi degli articoli 544-quinquies e 544-sexies del codice penale, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del Terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027”.
Bene, un provvedimento sicuramente positivo, ma occorre vigilare: vi è il rischio che tale fondo possa suscitare gli appetiti di approfittatori che, fiutato l’affare, sono pronti a improvvisare improbabili centri di recupero pur di accaparrarsi convenzioni e finanziamenti, a discapita delle poche associazioni e organizzazioni serie che operano in questo campo. Purtroppo, il fenomeno dell’“affaire randagismo”, con gli affaristi senza scrupoli legati alle convenzioni con i Comuni per la gestione dei cani vaganti, dimostra che non si tratta affatto di un pericolo infondato. Occorre quindi vigilare affinché un provvedimento nato dall’esigenza di sostenere il recupero di animali sfruttati criminalmente non si traduca, paradossalmente, in una forma di vittimizzazione secondaria e in un ulteriore affare per malintenzionati.
Ciro Troiano
