A quanti automobilisti è capitato di essere raggiunti da una contravvenzione a un divieto di sosta o a un’altra infrazione del Codice della strada?
Decisamente a molti, in proporzione all’ingordigia di risorse finanziarie da parte delle casse fameliche dei Comuni e dello Stato.
Ci chiediamo: “Se non fosse soggettivamente chiaro il divieto che si sta infrangendo e se i conducenti di veicoli non lo conoscessero e parcheggiassero in buona fede, sarebbe giusto sanzionarli”?
LA LEGGE AMMETTE, O NO, L’IGNORANZA?
Ci siamo sempre sentiti dire di no. In qualità di cittadino, hai il dovere di conoscere l’art.5 del Codice Penale, il cui testo originale, risalente all’anno 1930, recitava testualmente:
“Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale.”
Tanto, detto e prescritto, è ragionevole per evitare che qualche birichino faccia lo gnorri per aggirare in malafede la legge e creare un conseguente disordine.
La svolta storica del 1988: L’ignoranza inevitabile.
Il precedente dogma assoluto è stato parzialmente modificato da una storica pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 364 del 24 marzo 1988). La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 c.p. nella parte in cui non scusava l’ignoranza inevitabile.
A parte rari e circostanziati casi di impossibilità a conoscere le condizioni regolamentate (Ignoranza inevitabile Art.5 c.p.), per tutti gli altri casi ordinari l’ignoranza o l’errata interpretazione della norma non escludono la colpevolezza, poiché sul cittadino grava un preciso dovere di informazione e diligenza, prima di agire.
Ricordiamoci questo principio, che dovrebbe essere invalso nella cultura sociale e giuridica di un paese civile: “Tutti hanno il dovere di informarsi e agire con diligenza”.
Bravi insegnanti, da sempre, hanno educato i loro discenti su questo precetto di civiltà, per istruirli al rispetto civile e alla norma della prudenza consapevole, al fine di non arrecare disagi e danni al prossimo.
Questa è la morale comune, tramandata da secoli di generazioni e che nessuna legge oscura dovrebbe contraddire.
Ci chiediamo, ancora: Per la legge e per la magistratura questo canone prudenziale di comportamento vale sempre o, come al solito, ci sono delle nicchie di impunità consuetudinaria o istituzionale?
MA, SOPRATTUTTO, “LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI O COMPIE DELLE DISCRIMINAZIONI SCELLERATE”?
Secondo il ‘Codice penale’, è contemplata una deformazione della regola morale e delle ragioni di buon senso che invocano tale dirittura civica sul dovere di essere informati e diligenti!
Infatti, se una persona, renitente all’adempimento di quella regola, denunciasse falsamente alla Polizia, sezione edilizia, una persona perbene per un inesistente abuso edilizio, il tribunale gli risponderebbe: “Può farlo, perché forse è ignorante e non sapeva che si trattava di un’unità immobiliare perfettamente legittima”.
Questo è quanto prescrive la Sentenza della Corte di Cassazione penale italiana: la sentenza n. 5736 dell’8 giugno 1981 (Udienza 23 marzo 1981), Ud. Rv. 149297.
Capisci? In teoria, uno sprovveduto pare che non abbia alcun obbligo di informarsi diligentemente, prima di sporgere una denuncia del tipo suddetto, o una di altra natura, con la conseguenza di arrecare un danno estremamente gravoso alla vittima della sua negligenza e imperizia.
Quel tale potrebbe agire sconsideratamente, rispetto alle proprie azioni, e i giudici gli darebbero pure una pacca sulla spalla. L’incauto si farebbe passare per fesso e per ignorante al fine di permettersi di denunciare impunemente la gente onesta, arrecandole un danno estremamente gravoso, allertando pure le forze dell’ordine con “Procurato allarme” le quali non avrebbero niente di meglio da fare, assecondando tale disposizione, se non quello di dar retta agli svitati che avanzano denunce peregrine!
Eh, NO! Il valore etico, il principio di giustizia e il fine umano e sociale che ispirano quella determinata norma giuridica, andando oltre la sua semplice applicazione letterale, contemplano squisitamente l’inevitabile erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata.
Essa vale solo se tale convincimento si fondi su elementi precisi, seri, concreti, nonché verificati, e non solo su mere supposizioni desunte in mancanza dell’opportuna diligenza.
Quindi, l’inetto e l’incolto non possono scagionarsi dicendo: “Non lo sapevo e, siccome sono un ignorante, supponevo che l’accusato fosse colpevole”, senza essersene accertato con scrupolo e coscienza.
Ognuno ha l’obbligo di dimostrare quali elementi precisi, seri e concreti lo abbiano indotto a denunciare.
Di questo dovrebbero tener conto i giudici, quando esaminano i casi di false accuse, capaci di rovinare la vita a chi non ha alcuna colpa.
Solitamente, il finto tonto la fa franca, passa per fesso e fa fesso il malcapitato innocente!
Veniamo al caso dell’automobilista inesperto.
Se costui
– Pur se non vedesse e, quindi, non conoscesse veramente l’esistenza di un divieto di sosta ‘capotico’, magari poco visibile e talvolta irragionevole;
– se non dovesse riuscire a parcheggiare altrove;
– e (capita pure) se ‘se la stesse facendo sotto’ per una dissenteria fulminante
risulterebbe indubbiamente colpevole e gli sarebbe intimato di pagare la sanzione!!!
Queste sono le leggi che normano la vita degli italiani: si può fare tutto e il contrario di tutto.
Quanto ci sentiamo protetti dalla magistratura, che dovrebbe tutelare il cittadino medio e non i ‘furbetti del quartierino’?
L’ordinamento che ci regolamenta è sempre logico e avveduto?
[L’immagine di copertina è stata creata facendo leggere all’AI il testo dell’articolo]
